Cessione di Fabbricato

Ultima modifica 5 ottobre 2020

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CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  

A CHI RIVOLGERSI: PUNTO COMUNE LAINATE E BARBAIANA
DOVE: LAINATE - L.GO VITTORIO VENETO
BARBAIANA - CENTRO CIVICO
QUANDO: LAINATE
Da lunedì a venerdì 8.00-19.00 (orario continuato)
sabato 8.30-13.00
BARBAIANA
Lunedì e giovedì 10.30-12.15 / 16.00-18.00
Martedì, mercoledì e venerdì 10.30-12.45

MODALITA' DI RICHIESTA: Presentazione dell'apposito modello compilato in triplice copia, entro 48 ore dalla cessione dell'immobile.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE: Cedente o delegato
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Apposito modulo compilato in ogni sua parte e documento di identità di chi presenta l'atto.
L'interessato dovrà compilare l'apposito modulo
(vedi allegato) in triplice copia e consegnarlo al Punto Comune che rilascerà una delle copie completa di timbro datato e numero di registrazione attestante l'avvenuta comunicazione.
Detta comunicazione può essere effettuata anche per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale.
CONTRIBUZIONE A CARICO DEL CITTADINO: Nessun costo
SOGGETTO COMPETENTE: Cedente o delegato
ATTO FINALE: Rilascio di una delle copie al richiedente per ricevuta.
NORMATIVA: Legge 191/78
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

La violazione è punita con una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1549,00 Il trasgressore, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuto accertamento dell'infrazione, può effettuare il pagamento in misura ridotta di € 206,00 (doppio del mimino) alla tesoreria comunale.
Può altresi' presentare ricorso al Sindaco, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuto accertamento dell'infrazione.
 

CHI :  

UFFICIO UO POLIZIA LOCALE

Palazzina dei Vigili, Via Marche 62

RESPONSABILE :  

Lorenzo Pasqualetti

Modulo cessione fabbricato
05-08-2021

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