Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del DLGS 42/2004
Ultima modifica 30 settembre 2019
Il procedimento ai sensi dell´art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i. si conclude entro 180 (centottanta) giorni di tempo per valutare la domanda ed esprimersi, previo parere vincolante espresso dalla competente Sovrintendenza, entro il termine previsto di 90 (novanta) giorni ai sensi dell´art. 167, comma 5 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L´importo della sanzione è determinato secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per l´applicazione delle sanzioni di cui all´art. 167 del Decreto Legislativo 42/2004 approvato con delibera di C.C. n. 34 del 11/04/2013. In caso di rigetto dalla domanda si applica la sanzione demolitoria e la rimessa in pristino.
La sanzione prevista e diritti di segreteria verranno comunicati successivamente secondo quanto previsto dal regolamento comunale sopraccitato.