Assegno di maternità
Ultima modifica 27 febbraio 2023
DESCRIZIONE
E’ un contributo economico erogato dall’INPS e concesso dai Comuni a sostegno della maternità. La prestazione è soggetta a ISEE.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS. In caso di parto gemellare l’importo del contributo è rapportato al numero dei figli.
COME ACCEDERE
Può essere richiesto dalle madri non lavoratrici, residenti nel Comune, cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (in possesso di carta di soggiorno o permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo), sia in caso di nascita che in caso di adozione o di affido preadottivo, con un valore ISEE inferiore ad una soglia prestabilita e prive di altre forme di tutela previdenziale.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La domanda va presentata dalla mamma entro sei mesi dalla data del parto o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione. Il diritto decorre dalla nascita del figlio.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Per presentare richiesta di assegno di maternità CLICCA QUI
Il servizio di compilazione ISEE è fornito dai CAF oppure può essere svolto in autonomia sul sito INPS.
TEMPI DI RISPOSTA
La risposta può essere consultata direttamente dal sito del Comune - accedendo alla cartella dei documenti condivisi sul procedimento online - entro 30 gg. dalla presentazione della domanda. La liquidazione dell’assegno, a cura dell’INPS, avviene in un’unica soluzione.
SANZIONI
Le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 74 D.L. 151/2001.