Assegno di maternità madre minorenne

Ultima modifica 27 febbraio 2023

DESCRIZIONE

E’ un contributo economico erogato dall’INPS e concesso dai Comuni a sostegno della maternità - la prestazione è soggetta a ISEE.

Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione dall’INPS. In caso di parto gemellare l’importo del contributo è rapportato al numero dei figli.

COME ACCEDERE

In caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), l'assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Per presentare richiesta di assegno di maternità madre minorenne CLICCA QUI

Il servizio di compilazione ISEE è fornito dai CAF oppure può essere svolto in autonomia sul sito INPS.

TEMPI DI RISPOSTA

La risposta può essere consultata direttamente dal sito del Comune - accedendo alla cartella dei documenti condivisi sul procedimento online - entro 30 gg. dalla presentazione della domanda. La liquidazione dell’assegno, a cura dell’INPS, avviene in un’unica soluzione.

SANZIONI

Le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 74 D.L. 151/2001.