Convivenza di fatto

Ultima modifica 14 marzo 2019

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
  • partecipazione agli utili  nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza  o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla all'anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.

Cessazione della Convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa in caso di:

  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica,  cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Come Accedere

Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni
  • convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
  • avere un legame affettivo stabile
  • prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro. 

Il requisito della stabile convivenza  viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Lainate da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Quando fare la richiesta

Ne fanno richiesta le coppie interessate, utilizzando la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata, allegando copia del documento d’identità.

Avere o richiedere all’ufficio anagrafe la sola coabitazione non comporta la convivenza e non attribuisce i diritti della convivenza di fatto.

Documentazione da Presentare

  • la dichiarazione debitamente compilata e firmata, vedi sotto
  • copie dei documenti di identità

 

MODULO CESSAZIONE
05-08-2021

Allegato formato pdf

-MODULO RICHIESTA
05-08-2021

Allegato formato pdf