Unioni Civili
Ultima modifica 14 marzo 2019
L'Unione Civile introdotta nella legislazione italiana dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76,
può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
Come Accedere
Ne fanno richiesta le coppie interessate, utilizzando la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata, allegando copia del documento d’identità. Nella richiesta che sarà formalizzata con processo verbale innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
- Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti;
nello stesso verbale verrà concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Quando fare la richiesta
Nel giorno indicato nel processo verbale relativo alla richiesta, le parti renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- scegliere un cognome comune, fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione, la parte che modifica il cognome dichiarerà se anteporlo o posporlo al proprio.
Documentazione da Presentare
- la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata,
- il nulla osta all’unione, se il richiedente è un cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile, rilasciato dell’autorità civile competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, non ci sono impedimenti all’unione
- il documento di identità