Autenticazione di Copie e Firme
Ultima modifica 28 ottobre 2022
Autenticazione di Copia
L'autentica di copia può essere richiesta previa esibizione dell'originale. In alternativa, il diretto interessato può dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità della copia rispetto al suo originale.
Documentazione da presentare
Documento in originale e copia da autenticare.
Autenticazione di Firma
E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.
Salvo le altre ipotesi espressamente previste dalla legge, la competenza del funzionario comunale è circoscritta ai seguenti documenti, redatti in lingua italiana:
- art. 21 del D.P.R. 445/00: istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (concernenti fatti, stati e qualità)
- art. 14 legge n. 53 del 21 marzo 1990: procedimento elettorale;
- art. 31 comma 3 lett. C legge n. 184 del 4 maggio 1983: adozione;
- art. 39 D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989: autentiche richieste dal codice di procedura penale;
- D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005: elezione degli ordini professionali;
- art. 7 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006: alienazione dei beni mobili registrati, con certificato di proprietà in forma cartacea;
Documentazione da presentare
Documento sul quale apporre l'autenticazione e documento d'identità del firmatario.
A quale ufficio presentare la richiesta
Ufficio UO Punto Comune - Servizi demografici
Costi
€ 16,00 di imposta di bollo, salvo esenzioni di legge
€ 0,52 di diritti di segreteria
€ 0,10 di diritti di rimborso stampati
Norme di Riferimento
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.Lgs.n.223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n.248.