Attività di Estetista
Ultima modifica 13 ottobre 2023
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 114/1998 s.m.i.
L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- possesso della qualifica professionale di estetista (Scheda informativa requisiti professionali Estetista).
L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge n. 1/1990.
Requisiti oggettivi:
L’attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:
- a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
- presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Come presentare domanda
Per aprire o modificare una attività di estetista occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA. (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Modalità di Pagamento
Versamento Ats Milano Città Metropolitana
Costi da Sostenere
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA
Reclami e Ricorsi
Non previsti.
Chi:
UFFICIO UO SUAP