Alberghi e altre strutture ricettive
Ultima modifica 12 ottobre 2023
Ai sensi della L.R. n. 27 del 01/10/2015, per strutture ricettive si intendono le seguenti attività, comprensive dei relativi servizi:
Strutture ricettive alberghiere:
- Alberghi o hotel;
- alberghi diffusi;
- condhotel;
- residenza turistico – alberghiera.
Strutture ricettive non alberghiere:
- case per ferie;
- bed & breakfast;
- ostelli per la gioventù;
- foresterie lombarde e locande;
- case e appartamenti per vacanze;
- aziende ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree di sosta);
- attività agrituristiche (agriturismi).
Per l'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso e la cessazione delle strutture ricettive occorre presentare, esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività, con gli eventuali allegati integrativi.
Sempre attraverso la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it vanno trasmesse le comunicazioni relative a nuova apertura, variazione e cessazione di case e appartamenti per vacanze.
- I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera dell’unità abitativa e redatti anche in almeno altre due lingue straniere;
- Tutte le strutture ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
- I titolari delle strutture ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
La L. R. n. 27/2015 non distingue fra case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche.
Le locazioni turistiche di durata inferiore ai 30 giorni pertanto sono soggette a tutti gli obblighi previsti per le CAV con particolare riferimento all'obbligo di: comunicazione avvio attività, inserimento nel sistema turistico lombardo e nell'elenco pubblico regionale, servizi e standard qualitativi, assicurazione e prezzi e imposta di soggiorno, quest'ultima se prevista dal Comune territorialmente competente.
Per informazioni più dettagliate si invita a consultare le singole schede qui sotto.
Alberghi
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
- Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
- Gli alberghi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario
Come presentare domanda
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA + eventuali moduli: accettazione rappresentanza; autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande) al SUAP completa della documentazione richiesta, inclusi:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
- la classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia di Milano;
- il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Milano o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Milano (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
- l’autorizzazione in deroga rilasciata da Ats Milano Città Metropolitana (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo).
Per subentrare nell’attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA + eventuali moduli: accettazione rappresentanza; autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande) al SUAP completa della documentazione richiesta.
L’attività può essere iniziata e/o modificata dalla presentazione della SCIA.
Per aprire e/o modificare oppure per il subentro nell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ASL, che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società.
Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
Costi da Sostenere
Versamento per Ats Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelle previsti per la SCIA
Reclami e Ricorsi
Non previsti.
Locazioni di alloggi per finalità turistiche - Affitti brevi
Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile.
La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV. Conformemente a quanto previsto dalla Modulistica ufficiale approvata con D.D.U.O. 13056/2019 da Regione Lombardia essa può essere svolta:
- Da Persone Fisiche
- Da Persone Giuridiche
Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi: al momento non previsti.
Requisiti oggettivi: la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.
La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la categoria A10 – uffici o studi privati).
Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT.
Per saperne di più: la differenza tra CAV e Locazioni per finalità turistiche o cd. “Affitti brevi”.
Come presentare domanda
A partire dal 1° gennaio 2020, per comunicare l’avvio (o la cessazione) dell’attività relativa alla concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche occorre presentare per via telematica al SUAP, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione, completa delle autodichiarazioni e della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita.
Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.
Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.
Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
Costi da Sostenere
Versamento per Ats Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelli previsti per la SCIA e dalla Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (artt. 41 e 42)
Bed & Breakfast
Per “bed & breakfast” si intende l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L’attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze. L’esercizio di attività di bed & breakfast non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
Il bed and breakfast deve essere esercitato da privati in forma non professionale, in possesso di idonei requisiti:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti oggettivi:
Requisiti minimi obbligatori Bed & Breakfast.
Come presentare domanda
Per aprire e/o modificare o cessare l'esercizio dell'attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuale modulo autocertificazione requisiti morali completa della documentazione richiesta, inclusi:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso, superficie ed altezza (per nuove aperture o modifiche).
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana.
L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.
Modalità di Pagamento
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri ad ATS Città Metropolitana
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA e dalla Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (art. 45)
Agriturismi
Per attività “agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti.
Gli imprenditori agricoli, sia nella forma di società di capitali o di persone sia associati fra loro, che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente.
Sono attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri o acquistati da aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittoturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte dell’azienda agricola. Si considerano esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati.
Le strutture ed i locali devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione.
Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attività di ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici, ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.
Come presentare domanda
Per aprire o modificare una attività di agriturismo è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Nei casi di apertura, variazione, trasferimento di sede, subingresso è necessario corredare la pratica SCIA dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Milano Città Metropolitana.
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA e dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (art. 150 ss) e Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina Regionale dell'agriturismo).
Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4 (attuazione della Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10)
Case e appartamenti per vacanze - CAV
Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti, ecc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- In forma imprenditoriale;
- In forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti oggettivi:
Requisiti minimi obbligatori Case e Appartamenti per vacanze.
Regione Lombardia: scheda informativa Strutture ricettive non alberghiere.
Come presentare domanda
Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria, la chiusura di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una comunicazione, completa della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita, inclusa:
- Planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.
Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa. Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di una ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.
Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative. Per i casi di cessazione, occorre regolarsi avendo chiaro se cessa l’attività oppure se vengono chiuse singole unità abitative.
IL CIR – Codice Identificativo Regionale
Cos’è il CIR e perché va ottenuto:
Il CIR è un codice univoco che si genera all’atto della registrazione di una struttura ricettiva nell’applicativo informatico regionale denominato “Ross 1000”.
È costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. LOMBARDIA 25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), nonché della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”) è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) e alle Locazioni Turistiche (LT).
A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale.
Le CAV (e LT) che non riportino l’indicazione del CIR possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 € ad un massimo di 2500 € per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).
Chi rilascia il CIR:
Non è il SUAP comunale che rilascia il CIR, pertanto non va richiesto al SUAP.
Il CIR viene infatti ottenuto dopo l’accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV ( e LT) – al portale web regionale denominato “Ross 1000”, predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici. Accedi al portale web regionale “Ross 1000”.
Quali sono i tempi per ottenere il CIR:
Le comunicazioni di avvio delle attività di Cav (e LT) presentate al SUAP tramite Impresainungiorno.gov.it sono sottoposte ai termini procedimentali di legge di 30 (trenta) giorni, entro i quali il SUAP opera normalmente i propri controlli Istruttori e, al termine dei controlli con esito positivo, informa gli altri enti (tra cui Regione e Città Metropolitana) per gli adempimenti di relativa ed esclusiva competenza (vedasi l’attribuzione del CIR).
Va compreso quindi che l’ottenimento del CIR costituisce il passaggio finale di un percorso amministrativo che le CAV (e le LT) intraprendono presentando inizialmente al SUAP la propria comunicazione di inizio dell’attività; la comunicazione al SUAP, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto necessario affinché Città Metropolitana ponga in essere i propri adempimenti di registrazione della struttura verso il portale web regionale “Ross 1000”
Città Metropolitana di norma non invia agli utenti comunicazioni con l'indicazione del CIR rilasciato.
L'utente dovrà accedere autonomamente al portale regionale Ross1000 per conoscere il CIR assegnato alla propria struttura: quando l'interessato accede autonomamente alla piattaforma regionale Ross1000 tramite il proprio Spid, e la sua struttura ricettiva è già stata censita ed inserita da parte di Città Metropolitana, gli sarà possibile reperire il CIR assegnatogli nella sezione anagrafica.
Modalità di Pagamento
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri ad Ats Città Metropolitana di Milano.
Sanzioni
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla Ats Città Metropolitana di Milano.
Chi:
UFFICIO UO SUAP