Commercio in forma itinerante

Ultima modifica 13 ottobre 2023

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari.

L’attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti. 

Chi può fare domanda 

Carta di esercizio e attestazione posteggi isolati

I commercianti ambulanti devono essere in possesso della carta di esercizio o dell’attestazione posteggi isolati.
Si tratta di documenti, previsti dalla normativa regionale (Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6), che servono ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche: aree mercatali, itineranti e posteggi isolati. La carta di esercizio e l’attestazione non sostituiscono i titoli autorizzativi che devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
La carta di esercizio deve elencare tutte le autorizzazioni rilasciate dai comuni della Regione Lombardia e deve essere attestata da uno dei comuni che hanno rilasciato il titolo autorizzativo o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Gli operatori devono essere in possesso della carta di esercizio/attestazione posteggi isolati entro il 31 ottobre di ogni anno. La carta di esercizio e l'attestazione posteggi isolati attestano, per l’anno di riferimento, l’assolvimento degli obblighi in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Sanzioni: l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • iscrizione alla CCIAA Registro Imprese per le società di persone; per le persone fisiche l’iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e somministrazione.

Requisiti oggettivi:

L'attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.

Come fare domanda

Per aprire, modificare o ampliare l'attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una domanda di autorizzazione.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

L’autorizzazione, al termine dell’istruttoria, consente di iniziare o modificare l’attività (le persone fisiche devono essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA). 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune dove il richiedente intende iniziare la propria attività. 

Modalità di pagamento
Versamento ATS Milano Città Metropolitana se attività di vendita di alimenti.

Costi da sostenere
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
2 marche da bollo necessarie per la presentazione della domanda e per il rilascio dell’autorizzazione.

Sanzioni
Quelle previste dalla legge n. 6/2010 sezione IV.

Chi 

UFFICIO UO SUAP

versamento oneri sanitari ATS
13-10-2023

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