Attività di acconciatore
Ultima modifica 13 ottobre 2023
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
Chi può fare domanda
Requisiti soggettivi:
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- possesso dei requisiti professionali di acconciatore (Scheda informativa requisiti professionali acconciatore).
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.
Requisiti oggettivi:
L’attività di acconciatore può essere svolta presso apposita sede ovvero presso il domicilio dell’esercente. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.
È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Come fare domanda
Per aprire o modificare una attività di acconciatore occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
Costi da Sostenere
Versamento per Ats Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA
Reclami e Ricorsi
Non previsti.
Chi:
UFFICIO UO SUAP