Vidimazione e Autovidimazione Registri
Ultima modifica 16 ottobre 2023
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri che possono essere sia cartacei che in modalità informatiche.
I registri cartacei devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. Sono rimaste di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza (Questura) la bollatura e vidimazione dei seguenti registri:
- registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
- registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti
- registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
- registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori
- registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Sono state trasferite al Comune la vidimazione dei seguenti registri
- Registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi
- Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati
- Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate
- Registro attività di commercio all'ingrosso di auto usate. Il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine è stato abrogato dal Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 3 com. 1.
Vidimazione
Per la vidimazione dei registri deve la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive attraverso la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it
Dopo aver presentato la comunicazione è necessario recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio SUAP del Comune di Lainate presentando copia della ricevuta dell'invio al SUAP della dichiarazione per la vidimazione e il registro cartaceo da vidimare. Si ricorda che il registro presentato deve essere l'unico registro che sarà utilizzato per l'attività in oggetto. Dovrà contenere tutti gli elementi informativi (ditta, indirizzo, codice fiscale, P. iva ecc) e tutte le pagine dovranno essere numerate.
Il personale addetto provvederà in un tempo massimo di 30 giorni a chiamare per il ritiro del registro cartaceo. Al ritiro dovranno essere portate le marche da bollo.
Autovidimazione
Per le seguenti tipologie di attività il Ministero (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015(1) riconosce formalmente la validità dell'Autovidimazione dei registri:
- registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati
- registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi
L'autovidimazione è una semplice autodichiarazione di conoscenza e di responsabilità, allegata al registro delle operazioni giornaliere.